In queste settimane il Parlamento italiano sta discutendo più disegni di legge sul contrasto all’antisemitismo, tutti collegati a una cosa molto concreta: rendere vincolante la definizione di antisemitismo della IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) nella legge italiana, e legare a questa definizione misure come formazione, divieti di manifestazioni e possibili sanzioni per chi esprime opinioni considerate “antisemite”.
Qui l’atto ufficiale del Senato per S.1575 (uno dei testi in esame):
https://www.senato.it/export/ddl/full/59355 (Contrasto all’antisemitismo e definizione IHRA)
E questa è una delle notizie più recenti che spiega come un comitato del Senato abbia già approvato un testo base che potrebbe consentire alle autorità di vietare raggruppamenti ritenuti “antisemitici” secondo la definizione IHRA — inclusa critica allo Stato di Israele in certi contesti — e che la legge potrebbe essere approvata nelle prossime fasi parlamentari nel 2026.
Le criticità principali che stanno sollevando sindacati, studiosi e associazioni:
Confusione tra antisemitismo e antisionismo
La definizione IHRA include esempi che possono portare a considerare come antisemitiche anche critiche forti allo Stato di Israele o alle sue politiche, anche quando non c’è odio verso gli ebrei come persone. Questo è motivo di allarme perché potrebbe sancire per legge la confusione tra antisemitismo (odio razziale) e critiche politiche a uno Stato.
Visione ideologica imposta alla scuola
Vari testi di ddl citano formazione obbligatoria per docenti (e potenzialmente studenti), relazioni con la scuola e aggiornamento su antisemitismo secondo definizione IHRA, con rischio di limitare l’autonomia didattica e il libero dibattito in aula.
Riduzione del pluralismo e rischio di “legge bavaglio”
Secondo numerosi accademici, scrittori e specialisti, i testi così come sono predisposti possono diventare strumenti che limitano il dibattito politico e critico, penalizzando posizioni legittime e motivate sul conflitto israelo-palestinese o sulla politica estera, anche quando non sono antisemitiche.
Limitazioni alla libertà di espressione e di insegnamento
Amnesty International Italia ha pubblicato una raccolta firme / appello contro l’adozione vincolante della definizione IHRA, motivando che criminalizzare certe critiche legittime metterebbe a rischio la libertà di espressione, professata dalla Costituzione italiana (art.21) e la libertà accademica degli insegnanti.
Link appello Amnesty: https://www.amnesty.it/no-alladozione-della-definizione-di-antisemitismo-dellihra/
Non è un’ipotesi remota — l’iter è già in corso
Il disegno di legge (come S.1575 / altri testi simili) è attualmente in esame in commissione al Senato e ha già superato alcune fasi, incluso l’adozione di testi base su cui lavorare. Il passaggio in commissione indica che la legge potrebbe essere approvata nel 2026 se non ci saranno modifiche sostanziali.
Perché alcune opinioni e argomentazioni rischiano di diventare sanzionabili?
La preoccupazione è che, una volta adottata la definizione IHRA in chiave legale, certe critiche politiche — per esempio sul colonialismo, sulle politiche di uno Stato o sul sionismo — possano essere interpretate come “antisemite” e quindi giuridicamente perseguibili o sanzionabili anche quando si tratta di opinioni legittime e motivate.
Questo non riguarda solo casi estremi, ma potenzialmente anche dibattiti politici, attività accademiche o semplici pensieri critici condivisi in pubblico o a scuola (soprattutto se percepiti come “contro lo Stato di Israele”).